Art. 11.
                   (Pensione vitalizia e assegno)

  Il  militare  che,  per  effetto  di ferite, lesioni od infermita',
riportate  o  aggravate  per causa del servizio di guerra o attinente
alla  guerra  ed  il  cittadino  che,  per  causa dei fatti di guerra
indicati   agli   articoli   9   e   10  abbiano  subito  menomazioni
dell'integrita'  personale, ascrivibili ad una delle categorie di cui
alla  annessa  tabella  A,  hanno diritto a pensione vitalizia, se la
menomazione  non  sia  suscettibile  col tempo di modificazione, o ad
assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.
  Il  trattamento  di  pensione  e' stabilito dalla tabella C annessa
alla presente legge.
  In  aggiunta  alla  pensione base, gli invalidi di prima categoria,
con  o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto ad un assegno
complementare nella misura annua di lire 444.000.
  Qualora  la  menomazione  fisica  sia  una  di  quelle  contemplate
nell'allegata  tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta
tanto,  in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di
8°  categoria,  con  un  massimo  di  cinque  annualita',  secondo la
gravita' della menomazione fisica.
  Le  infermita'  non  esplicitamente  elencate  nelle  tabelle A e B
debbono   ascriversi   alle   categorie  che  comprendono  infermita'
equivalenti.
  Qualora  ad  uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un
assegno  rinnovabile  ai  sensi della tabella A ed una indennita' per
una  volta  tanto  ai  sensi  della tabella B, le due attribuzioni si
effettuano  distintamente  e  sono  cumulabili.  L'ammontare  dei due
trattamenti   non  potra'  in  alcun  caso  superare  la  misura  del
trattamento  complessivo,  che sarebbe spettato all'invalido, qualora
le  infermita'  classificate  alla  tabella  B fossero state ascritte
all'8° categoria della tabella A.
  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi  di guerra ascritti alle categorie
dalla  1a  alla  6°  dell'annessa  tabella  A, spetta, in aggiunta al
trattamento  pensionistico,  un  assegno  integrativo non riversibile
nelle seguenti misure:
    a)  per  gli  invalidi  ascritti  alla  1a  categoria con o senza
assegno di superinvalidita' di annue lire 150.000;
    b)  per  gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9,
13 e 20 della 2° categoria di annue lire 135.000;
    c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 3° categoria di
annue lire 99.000;
    d)  per  gli  invalidi  ascritti  alla 3ª categoria di annue lire
90.000;
    e)  per  gli  invalidi  ascritti  alla 4ª categoria di annue lire
45.000;
    f)  per  gli  invalidi  ascritti  alla 5ª categoria di annue lire
36.000;
    g)  per  gli  invalidi  ascritti  alla 6ª categoria di annue lire
27.000.