Art. 12. (Gruppi di gradi) La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidita', in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi: a) ufficiali generali; b) ufficiali superiori; c) ufficiali inferiori; d) sottufficiali e truppa. Il grado e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si verifico' l'evento di servizio e, nel caso di una infermita', alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno della cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra. Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartamenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono accertate, ove non siano state gia' determinate, con decreti del Ministro per la difesa. Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente. Al cittadino divenuto invalido per fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10, la pensione, l'assegno o l'indennita' si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove pero' egli, al momento dell'evento, fosse investito di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennita' e' concessa in base a tale grado.