Art. 12.
                          (Gruppi di gradi)

  La  pensione,  l'assegno  o l'indennita' di guerra, sono liquidati,
per   ciascuna  categoria  di  invalidita',  in  base  alla  seguente
ripartizione per gruppi di gradi:
    a) ufficiali generali;
    b) ufficiali superiori;
    c) ufficiali inferiori;
    d) sottufficiali e truppa.
  Il  grado  e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si
verifico'  l'evento  di  servizio e, nel caso di una infermita', alla
data  della  prima  constatazione  sanitaria  o comunque non oltre il
giorno  della  cessazione  del  servizio  di  guerra o attinente alla
guerra.
  Le  equiparazioni fra i gradi dei personali appartamenti ai Corpi o
servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono accertate, ove non
  siano  state  gia'  determinate,  con  decreti  del Ministro per la
  difesa.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono
equiparate,  ai  fini della concessione della pensione o dell'assegno
di guerra, al grado di sottotenente.
  Al  cittadino  divenuto  invalido  per  fatti di guerra di cui agli
articoli  9  e  10,  la pensione, l'assegno o l'indennita' si liquida
nella  misura  stabilita  per  il  gruppo dei militari di truppa. Ove
pero'  egli,  al  momento  dell'evento,  fosse  investito di un grado
militare,  anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o
l'indennita' e' concessa in base a tale grado.