Art. 13. (Norme generali sull'assegno rinnovabile) L'assegno rinnovabile e' accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso. La somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali l'assegno deve essere, in ogni caso, o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto o soppresso. La somma dei periodi di cui al comma precedente non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da una infermita' di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza di un periodo di assegno rinnovabile, vengano riconosciuti migliorati si' da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservando immutato il trattamento economico per un biennio, al termine del quale si procedera' a nuova visita per stabilire la categoria alla quale l'invalidita' debba essere ascritta. Quando negli accertamenti sanitari, di cui al secondo comma del presente articolo, siano confermate la diagnosi e la classificazione dell'invalidita', alla rinnovazione degli assegni delle categorie dalla 2ª all'8ª, limitatamente al periodo degli otto anni previsto dal terzo comma, provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro. Tali rinnovazioni sono effettuate in via provvisoria, salvo conferma da parte dell'amministrazione centrale all'atto in cui viene emanato il provvedimento definitivo in base al quale l'assegno e' convertito in pensione o in indennita' ovvero soppresso.