Art. 13.
              (Norme generali sull'assegno rinnovabile)

  L'assegno  rinnovabile  e'  accordato  per  periodi  di  tempo  non
inferiori a due anni, ne' superiori a quattro.
  Entro  i  sei  mesi  anteriori  al  termine  di ciascun periodo, il
mutilato  o  l'invalido  e'  sottoposto  ad  accertamenti sanitari e,
secondo  l'esito  di questi, l'assegno viene o convertito in pensione
ovvero  in  indennita'  per una volta tanto, o prorogato per un nuovo
periodo, o soppresso.
  La   somma   dei  vari  periodi  per  cui  e'  accordato  l'assegno
rinnovabile  non  puo'  eccedere  gli otto anni, al termine dei quali
l'assegno  deve essere, in ogni caso, o convertito in pensione ovvero
in indennita' per una volta tanto o soppresso.
  La somma dei periodi di cui al comma precedente non puo' eccedere i
quattro  anni  per gli invalidi affetti da una infermita' di cui alla
tabella  E, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile
con  superinvalidita'.  In  ogni caso, qualora i detti invalidi, alla
scadenza  di  un periodo di assegno rinnovabile, vengano riconosciuti
migliorati  si' da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla
prima,  conservando immutato il trattamento economico per un biennio,
al  termine  del  quale si procedera' a nuova visita per stabilire la
categoria alla quale l'invalidita' debba essere ascritta.
  Quando  negli  accertamenti  sanitari,  di cui al secondo comma del
presente  articolo, siano confermate la diagnosi e la classificazione
dell'invalidita',  alla  rinnovazione  degli  assegni delle categorie
dalla  2ª  all'8ª,  limitatamente al periodo degli otto anni previsto
dal  terzo  comma, provvedono le competenti Direzioni provinciali del
tesoro.  Tali  rinnovazioni sono effettuate in via provvisoria, salvo
conferma da parte dell'amministrazione centrale all'atto in cui viene
emanato  il  provvedimento  definitivo  in base al quale l'assegno e'
convertito in pensione o in indennita' ovvero soppresso.