Art. 14.
           (Proroga dell'assegno in corso di rinnovazione)

  Qualora  alla  scadenza  del periodo di assegno rinnovabile non sia
compiuto  il procedimento per la nuova valutazione della invalidita',
l'assegno  e'  prorogato  per  non  oltre due anni, in base agli atti
della relativa liquidazione.
  Nei  casi  di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria
inferiore,  la  somma corrisposta per proroga sara' imputata al nuovo
assegno, limitatamente, pero', all'importo degli arretrati costituiti
dalle  rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si
fa luogo al recupero.
  Nel  caso in cui all'invalido, per conseguita guarigione, non venga
concesso  ulteriore assegno, la somma corrisposta a titolo di proroga
sara' abbuonata.