Art. 15.
                    (Assegno di superinvalidita)

  In  aggiunta alla pensione ed all'assegno rinnovabile, gli invalidi
affetti  da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa
alla  presente legge hanno diritto ad un assegno di superinvalidita',
non riversibile, nella misura indicata dalla tabella stessa.