Art. 16.
                          (Assegno di cura)

  Agli  invalidi  per  infermita'  tubercolare,  o di sospetta natura
tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso
un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000,
se  si  tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla
2ª  alla  5ª  e  di  annue  lire  48.000  se  l'infermita' stessa sia
ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.