Art. 17.
                         (Assegni di cumulo)

  Nel  caso  in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1° categoria
della  tabella  A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido
e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' non riversibile secondo
quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F.
  Qualora  con  una  infermita'  di  2°  categoria  coesistano  altre
infermita'  minori,  senza  pero'  che nel complesso si raggiunga, in
base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, una infermita' di la
categoria,  e'  corrisposto un assegno per cumulo non riversibile non
superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il
trattamento  economico  complessivo della la categoria e quello della
2ª  categoria,  in  relazione  alla  gravita' delle minori infermita'
coesistenti  tenendo  conto  dei  criteri  informatori della predetta
tabella F-1.
  L'assegno  per  cumulo  si  aggiunge  a quello per superinvalidita'
quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.