Art. 18.
     (Trattamento complessivo per coesistenza di piu' infermita)

  Nel  caso  di coesistenza di due infermita' ascrivibili a categorie
dalla  3ª  all'8ª  della  tabella  A,  all'invalido  compete,  per il
complesso  di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria
che  risulta  dal  cumulo  delle  infermita' medesime, secondo quanto
previsto dall'annessa tabella F-1.
  Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo
e'  determinato  aggiungendo  alla  categoria  alla quale e' ascritta
l'invalidita'  piu' grave quella risultante dal complesso delle altre
infermita',  in  base  a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al
precedente comma.