Art. 19.
         (Perdita totale o parziale dell'organo superstite)

  Quando  il  militare  od il civile, gia' affetto per causa estranea
alla  guerra  da  perdita  anatomica o funzionale di uno degli organi
pari  perda  in  tutto  o  in  parte  per  causa  di  guerra l'organo
superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria
corrispondente  alla invalidita' complessiva risultante dalla lesione
dei due organi.
  Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito
pensione  di  guerra  per perdita anatomica o funzionale di uno degli
organi  pari, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto
o in parte l'organo superstite.
  Le  indennita'  dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o
da  privati  per  le lesioni non di guerra di cui al comma precedente
sono  detratte  dall'importo  dell'assegno  nei  modi  stabiliti  dal
successivo articolo 35, ovvero sospese e versate in conto entrate del
tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
  Nei  casi  di  cui al secondo comma del presente articolo l'assegno
decorre   dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  della
presentazione della domanda.