Art. 20.
(Assegno di previdenza  ai  mutilati  ed  invalidi di guerra ascritti
                   alle categorie dalla 2ª all'8ª)

  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi  forniti  di pensione o di assegno
rinnovabile  della  2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55°
anno  di eta' ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che
abbiano  compiuto  il  60°  anno  di  eta',  e' concesso a domanda un
assegno  di  previdenza,  non riversibile ne' sequestrabile, di annue
lire  204.000  qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non
assoggettabili all'imposta complementare.
  I   limiti   di  eta'  sopra  previsti  sono  fissati  a  55  anni,
indipendentemente  dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate
od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
  Si  prescinde  dai  limiti  di  eta' quando trattasi di mutilati od
invalidi  che,  in  sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti
comunque  inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilita'
temporanea   ad   ogni   proficuo   lavoro,   l'assegno  e'  concesso
temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme
di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13.
  Per  la  valutazione  delle  condizioni  economiche di cui al primo
comma,  gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette  devono, a
richiesta,   rilasciare   alla  parte  o  all'ufficio  la  necessaria
certificazione   provvedendo,  ove  occorra,  a  far  compilare  agli
interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare,
anche   in   deroga  alle  norme  sull'esenzione  dall'obbligo  della
dichiarazione stessa.
  Per   i   titolari  di  pensioni  o  assegni  di  guerra  residenti
all'estero,  la concessione dell'assegno di previdenza e' subordinata
alla  sussistenza  di  condizioni  economiche  non superiori a quelle
previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono
accertate  anche  mediante  dichiarazione  delle competenti autorita'
consolari.
  L'assegno  di previdenza decorre dal compimento dell'eta' di cui al
primo comma del presente articolo.
  Qualora  la  domanda  venga  presentata dopo un anno dal compimento
dell'eta'  di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo
comma,  l'assegno  decorre  dal  primo  giorno  del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
  Alla   concessione   dell'assegno   di   previdenza  provvedono  le
competenti  direzioni  provinciali  del  tesoro.  Qualora  gli aventi
diritto  siano  residenti  all'estero la concessione viene effettuata
con decreto del Ministro per il tesoro.
  L'assegno  di  previdenza puo' essere in ogni tempo revocato, nella
normale  sede  amministrativa,  con  decreto del competente Direttore
provinciale  del  tesoro  o  del  Ministro per il tesoro, nel caso di
residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilita'
od  economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti
dell'applicazione  del  presente  comma, il venir meno dello stato di
inabilita'  a  proficuo  lavoro  deve essere accertato mediante nuova
visita  sanitaria  da  parte  della  commissione  medica  di  cui  al
successivo  articolo  93.  Qualora  il titolare dell'assegno rifiuti,
senza  giustificato  motivo,  di  presentarsi  alla  visita di cui al
presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di
previdenza  sara'  sospeso  e  non potra' essere ripristinato che dal
primo  giorno  del  mese successivo a quello in cui l'invalido si sia
presentato.
  Nei  casi  di  revoca  per  dolo,  questa  ha  effetto  dal  giorno
dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal
primo   giorno  del  mese  successivo  a  quello  in  cui  sia  stata
constatata,  previ accertamenti sanitari, la non inabilita' al lavoro
del  beneficiario  ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si sono superati i limiti di reddito.
  I   beneficiari   di  assegno  di  previdenza  hanno  l'obbligo  di
denunciare  alla  competente  direzione  provinciale del tesoro od al
Ministero  del  tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi
delle  condizioni  che  comportino la perdita del diritto all'assegno
stesso.
  I  titolari  di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di
previdenza nella misura piu' favorevole.
  L'assegno  di  previdenza  non  spetta  ai  grandi  invalidi  ed ai
mutilati  ed  invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di
1ª  categoria,  nonche'  a coloro che abbiano ottenuto una indennita'
per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.