Art. 20. (Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª) Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55° anno di eta' ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60° anno di eta', e' concesso a domanda un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare. I limiti di eta' sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile. Si prescinde dai limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13. Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa. Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari. L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro per il tesoro. L'assegno di previdenza puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro per il tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilita' od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilita' a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della commissione medica di cui al successivo articolo 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sara' sospeso e non potra' essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato. Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilita' al lavoro del beneficiario ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.