Art. 21.
                    (Assegno di incollocabilita)

  Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad
assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai
sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375,
in  quanto,  per  la  natura  ed  il  grado della loro invalidita' di
guerra,  possano  riuscire  di pregiudizio alla salute ed incolumita'
dei  compagni  di  lavoro  od  alla  sicurezza  degli  impianti e che
risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla
pensione,  e  fino  al compimento del 650 anno di eta', un assegno di
incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento
complessivo corrispondente alla 1a categoria senza superinvalidita' e
quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno
di  cura.  Ove  il  diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da
infermita'  neuropsichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª
categoria,  l'assegno  stesso viene liquidato, fino al compimento del
65°  anno  di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento
complessivo   corrispondente   alla   1a  categoria  con  assegno  di
superinvalidita'   di   cui   alla  tabella  E,  lettera  G,  esclusa
l'indennita'  di  accompagnamento,  e  quello complessivo, di cui gli
invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
  Gli  invalidi  provvisti  di  assegno  di incollocabilita' e per la
durata  di  questo,  vengono  assimilati,  a  tutti gli effetti, agli
invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta'
di   chiedere   la   revisione  della  pensione  o  dell'assegno  per
aggravamento  dell'invalidita'  di  guerra,  ai  sensi del successivo
articolo 26.
  Ai  mutilati  ed  invalidi  di  guerra  che,  fino  alla  data  del
compimento  del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di
incollocabilita',  viene corrisposto, dal giorno successivo alla data
predetta e in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla
quale  sono  ascritti,  un assegno pari alla pensione minima prevista
per  gli  assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
di  cui  all'articolo  10,  lettera a), della legge 4 aprile 1952, n.
218,   e   successive  modificazioni.  L'assegno  e'  cumulabile  con
l'assegno di previdenza.
  L'incollocabilita'  e'  riconosciuta  per periodi di tempo e con le
modalita'  stabilite  dai  primi  due  commi dell'articolo 13, previo
parere  dal  collegio  medico provinciale di cui all'articolo 7 della
legge  3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente
per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con
il  presidente  della  commissione  medica  per le pensioni di guerra
competente  per  territorio, o con un ufficiale medico, componente la
predetta commissione, designato dal presidente stesso.
  Il  parere  del  collegio  medico  di  cui  al  precedente comma ha
rilevanza  solo  per  quanto  riguarda  la  concessione  o il diniego
dell'assegno di incollocabilita'.
  Il  Ministro  per il tesoro provvede alla concessione od al diniego
dell'assegno   di   incollocabilita'  su  proposta  del  comitato  di
liquidazione  per le pensioni di guerra di cui al successivo articolo
91.
  L'assegno  di  incollocabilita'  decorre  dal primo giorno del mese
successivo  a  quello  della  presentazione  della  domanda  e non e'
cumulabile   con   l'indennita'   di   disoccupazione,  eventualmente
spettante.  L'assegno  di incollocabilita' compete finche' sussistano
le condizioni che ne determinarono la concessione.
  Il  trattamento  di  incollocabilita'  puo'  essere  in  ogni tempo
revocato,  nella  normale  sede amministrativa, con provvedimento del
Ministro  per  il tesoro se vengano meno i requisiti richiesti per la
concessione del trattamento stesso.
  Gli  invalidi,  fruenti  dell'assegno  di  incollocabilita',  hanno
l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle
dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio
dell'attivita'  medesima,  il  verificarsi  di  tale circostanza alla
competente   direzione   provinciale  dell'Opera  nazionale  per  gli
invalidi  di  guerra,  la  quale, datane immediata comunicazione alla
Direzione   generale   delle   pensioni  di  guerra,  predispone  gli
accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
  Qualora  l'invalido  ometta la denuncia di cui al precedente comma,
sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del
Ministro  per  il  tesoro,  puo'  essere  comminata,  sentita l'Opera
nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra,  una sanzione pecuniaria a
carattere  civile  fino  ad  un  importo massimo corrispondente a sei
mensilita' dell'assegno di incollocabilita'.