Art. 22.
                     (Assegno di incollocamento)

  Ai  mutilati  ed  agli  invalidi di guerra residenti nel territorio
nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª alla
8ª  categoria,  di  eta'  inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano
incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000
annue.
  I  limiti  di  eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 55
anni,  quando  trattasi  di  donne  mutilate  od  invalide fornite di
pensione o di assegno rinnovabile.
  La  domanda  per  conseguire  l'assegno  di cui al primo comma deve
essere   documentata   con  una  attestazione  rilasciata  dall'Opera
nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra,  dalla  quale  risulti che
l'invalido  sia  iscritto  nei ruoli per il collocamento tenuti dalle
direzioni  provinciali  della  detta  Opera  nonche'  nelle  liste di
collocamento  di  cui ai punti 1), 2), 3) o 4) dell'articolo 10 della
legge  29  aprile  1949,  n. 264, tenute dagli uffici provinciali del
lavoro  e  della massima occupazione e sia effettivamente incollocato
per  circostanze  a  lui  non  imputabili.  Il  beneficio,  di cui al
presente  articolo,  non  spetta  agli  invalidi iscritti al punto 4°
delle  liste  sopracitate,  che  siano in godimento di un trattamento
normale  di  quiescenza  o  di  una  pensione  privilegiata ordinaria
eccedente la 80.000 lire lorde mensili.
  L'assegno  di  incollocamento  decorre  dal  primo  giorno del mese
successivo  a  quello  della  presentazione  della  domanda;  non  e'
cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20, ne con
l'indennita'  di  disoccupazione; e', invece, cumulabile con le quote
di maggiorazione dell'indennita' stessa per carichi di famiglia.
  Alla  concessione  dell'assegno  di  incollocamento  provvedono  le
competenti Direzioni provinciali del tesoro.
  L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per
i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di
collocamento e puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede
amministrativa,  con  decreto  del  direttore  provinciale del tesoro
competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne
determinarono la concessione.
  Nei  casi  di  revoca  per  dolo,  questa  ha  effetto  dal  giorno
dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal
giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la
concessione dell'assegno di incollocamento.
  Gli   invalidi   fruenti   dell'assegno   di  incollocamento  hanno
l'obbligo,   qualora   si   occupino   direttamente,   di  denunciare
l'esplicazione  di  attivita'  lavorativa  alla  competente direzione
provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.
  Qualora  l'invalido  lasci  trascorrere  il termine di due mesi dal
verificarsi  della  circostanza,  di  cui  al precedente comma, senza
effettuare   la   relativa   denuncia,   sono   recuperate  le  somme
indebitamente  corrisposte  e,  con decreto del direttore provinciale
del  tesoro, puo' essere inoltre comminata, sentita l'Opera nazionale
per  gli  invalidi  di  guerra,  una  sanzione pecuniaria a carattere
civile  fino  ad  un  importo massimo corrispondente a sei mensilita'
dell'assegno di incollocamento.
  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,  le direzioni
provinciali  dell'Opera  nazionale  per gli invalidi di guerra devono
comunicare,   alle   competenti  direzioni  provinciali  del  tesoro,
l'avviamento  al  lavoro  degli invalidi o le denuncie di occupazione
dagli stessi presentate.
  Le  somme  dovute agli invalidi di guerra a titolo di indennita' di
disoccupazione,  escluse  le eventuali quote di aggiunta di famiglia,
sono  trattenute,  durante  il  periodo  di  concessione dell'assegno
stesso,  a  cura  dell'organo  erogatore  delle indennita' medesime e
versate  in  conto  entrate  del  tesoro sull'apposito capitolo senza
pregiudizio  del  beneficio  spettante  agli  interessati  in  virtu'
dell'articolo  4  della  legge  4  aprile  1952,  n. 218 e successive
modificazioni.