Art. 25.
        (Decorrenza del trattamento pensionistico di guerra)

  Per   il  militare  inviato  in  licenza  speciale  in  attesa  del
trattamento   pensionistico   di  guerra,  la  pensione,  assegno  od
indennita'  decorrono  dal  giorno  in cui l'interessato fu collocato
nella suddetta posizione.
  Nei casi di superinvalidita' che diano luogo alla concessione di un
trattamento  pensionistico  di guerra superiore a quello di attivita'
goduto  dall'interessato  dopo la sua dimissione definitiva dal luogo
di  cura,  la  pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a
quello della dimissione.
  Gli assegni di attivita' corrisposti da detto giorno si considerano
concessi  a  titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di
guerra  e  sono  recuperati  sugli  importi arretrati del trattamento
stesso.
  Fuori  dei casi di cui ai commi precedenti, la pensione o l'assegno
decorrono  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello della
presentazione della domanda.
  Ove  il  militare  sia  stato  inviato  in  congedo  per  riforma o
collocato  a  riposo  per invalidita' che dia luogo a liquidazione di
pensione  di  guerra  ed abbia presentato la domanda entro un anno da
tali  provvedimenti,  la  pensione  o  l'assegno decorrono dalla data
degli stessi.
  Per i militari che presentino la domanda prima della cessazione del
servizio, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese
successivo  a quello della presentazione della domanda. In tali casi,
la  Direzione  generale  delle pensioni di guerra deve dare immediata
comunicazione   della  avvenuta  concessione  all'autorita'  militare
competente.
  Per 1 cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli
articoli  9  e  10 la pensione, assegno od indennita' decorrono dalla
data  dell'evento.  Ove  la  domanda  sia  stata  presentata oltre il
termine  di  un anno dallo evento, la pensione, assegno od indennita'
decorrono  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello della
presentazione della domanda stessa.