Art. 25. (Decorrenza del trattamento pensionistico di guerra) Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno od indennita' decorrono dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione. Nei casi di superinvalidita' che diano luogo alla concessione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attivita' goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione. Gli assegni di attivita' corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra ed abbia presentato la domanda entro un anno da tali provvedimenti, la pensione o l'assegno decorrono dalla data degli stessi. Per i militari che presentino la domanda prima della cessazione del servizio, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In tali casi, la Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare immediata comunicazione della avvenuta concessione all'autorita' militare competente. Per 1 cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 la pensione, assegno od indennita' decorrono dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre il termine di un anno dallo evento, la pensione, assegno od indennita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.