Art. 26.
                    (Revisione per aggravamento)

  Nei  casi  di  aggravamento delle infermita' per le quali sia stata
concessa  pensione od assegno rinnovabile od indennita' per una volta
tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perche'
le  infermita'  non  erano  valutabili ai fini della classificazione,
l'invalido  puo'  chiedere  la  revisione  senza limite di tempo. Se,
eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta,
essa  puo'  essere  rinnovata  non  piu'  di  due volte per la stessa
infermita'.
  Si  considera  che  sia  sopravvenuto  aggravamento anche quando la
commissione  medica, di cui al successivo articolo 93 dichiari che la
invalidita',  sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una
categoria  superiore  a  quella  a cui venne prima assegnata, purche'
tale  giudizio  sia  confermato dalla commissione medica superiore di
cui  al  successivo  articolo  94.  Qualora la rivalutazione proposta
superi  almeno  di  due  categorie  la  precedente  assegnazione,  la
commissione medica superiore deve pronunciarsi su visita diretta.
  In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il
nuovo   assegno   rinnovabile  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
successivo  a  quello  della  presentazione  della  domanda,  oppure,
qualora  risulti  piu' favorevole, dalla data della visita collegiale
di  cui  al  successivo  articolo 93 ed e' pagato con deduzione delle
quote   di   pensione   o   di   assegno  rinnovabile  gia'  riscosse
dall'interessato dopo la detta decorrenza.
  Nel  caso  di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto,
quest'ultima  e' concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta
e  con  effetto  dal  primo  giorno  del  mese successivo a quello di
presentazione  della domanda, fermo restando il limite massimo di cui
al quarto comma dell'articolo 11 della presente legge.
  Nel   caso   in   cui   all'invalido  spetti,  per  aggravamento  o
rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia
stata  gia'  liquidata  indennita'  per  una  volta  tanto, l'importo
dell'indennita'   stessa,   limitatamente   a  detti  periodi,  viene
recuperato  mediante  trattenuta  sui  ratei arretrati. Ove residuino
altre  somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui
ratei  successivi,  secondo  le norme contemplate nell'articolo 2 del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180.
  Se  la  indennita'  per  una  volta tanto sia stata corrisposta per
invalidita'   diversa   da  quella  il  cui  aggravamento  o  la  cui
rivalutazione  da'  titolo alla concessione della pensione od assegno
rinnovabile,  la  liquidazione  e'  effettuata  secondo  le modalita'
stabilite dall'articolo 11, sesto comma, della presente legge.