Art. 27. (Irrilevanza dei redditi pensionistici) I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennita' di cui alla presente legge o da assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' ai fini fiscali ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.