Art. 27.
               (Irrilevanza dei redditi pensionistici)

  I  proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennita' di
cui  alla  presente  legge  o  da  assegni  per  decorazioni al valor
militare  non  sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito
di  coloro  che  ne fruiscono ne' ai fini fiscali ne' previdenziali o
assistenziali  ne'  in  alcun  altro  caso nel quale il reddito abbia
comunque rilevanza.