Art. 28. (Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra) Agli invalidi di 1° categoria che non svolgano comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2° all'8° che non svolgano una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. Per la concessione del beneficio di cui al precedente comma, gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2° all'8° devono, inoltre, trovarsi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20. La indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno. Nella domanda gli interessati devono impegnarsi, a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste. La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.