Art. 28.
  (Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra)

  Agli  invalidi  di  1°  categoria  che  non  svolgano  comunque una
attivita'  lavorativa  in  proprio  o  alle  dipendenze  di altri, e'
concessa  una  indennita'  speciale  annua pari ad una mensilita' del
trattamento  complessivo  della  pensione  in  godimento  compresi  i
relativi   assegni   accessori.  L'indennita'  speciale  pari  ad  un
dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli
invalidi ascritti alle categorie dalla 2° all'8° che non svolgano una
attivita'  lavorativa  in  proprio  o  alle dipendenze di altri. Tale
indennita'  e' liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio
1949, n. 472.
  Per  la  concessione  del beneficio di cui al precedente comma, gli
invalidi  ascritti  alle  categorie  dalla 2° all'8° devono, inoltre,
trovarsi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.
  La  indennita'  speciale di cui al presente articolo e' corrisposta
dalle  direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione
entro il mese di dicembre di ciascun anno.
  Nella   domanda  gli  interessati  devono  impegnarsi,  a  pena  di
irricevibilita',   a   segnalare   tempestivamente   alle   direzioni
provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.
  La  domanda  di  cui  sopra  e'  utile anche per la concessione del
beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.