Art. 10.

  Al  terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per
la  finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175,  con  l'articolo  2  della  legge  18 aprile 1962, n. 208, sono
soppresse  le  parole:  "...  nonche'  per  le  occupazioni  di suolo
pubblico  effettuate  con  installazioni  di  attrazioni,  giuochi  e
divertimenti dello spettacolo viaggiante".
  Dopo  il  terzo  comma  del  citato articolo 195-bis e' aggiunto il
seguente:
  "Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo
pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita'
dello  spettacolo  viaggiante  sono  ridotte  al  20  per  cento  con
esclusione  di  qualsiasi  aumento  di tariffa in occasione di fiere,
festeggiamenti e mercati".