Art. 12.
                           (Enti pubblici)

  Le  amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma
dell'articolo   1,  i  quali  abbiano  complessivamente  piu'  di  35
dipendenti,    sono    tenuti   ad   assumere,   senza   concorso   e
subordinatamente    al    verificarsi   delle   vacanze,   lavoratori
appartenenti  alle  categorie  indicate  nel  precedente  titolo,  in
possesso  del  requisito  richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo
quello  della  idoneita'  fisica,  per  una  percentuale complessiva,
rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di
mancanza dell'organico:
    a)  del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto
di  diritto  privato,  calcolato sull'intero contingente da ripartire
fra  le  singole  categorie in relazione alla consistenza organica di
ciascuna,  previo accertamento dell'idoneita' professionale, mediante
apposita  prova,  per  gli  aspiranti  all'assunzione  nella  prima e
seconda categoria:
    b)  del  15  per  cento  del personale delle carriere esecutive o
equipollenti;
    c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.
  Le   frazioni  percentuali  superiori  allo  0,50  per  cento  sono
considerate unita'.
  Nell'ambito  delle  aliquote  complessive di cui al primo comma del
presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie
avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.
  Nei  concorsi  a  posti  delle  carriere  direttive e di concetto o
parificati,  gli  appartenenti alle categorie indicate nel precedente
titolo,   che   abbiano   conseguito  l'idoneita',  verranno  inclusi
nell'ordine  di  graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata
raggiunta  la  percentuale  del 15 per cento dei posti di organico; a
parita'  di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5
del   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.