Art. 13. (Esclusioni, esoneri) Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali: a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento; b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento; c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero. Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.