Art. 15. (Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi) Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo e' stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutivita' dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli e' subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto. I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonche' delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalita' di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.