Art. 15.
     (Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi)

  Qualsiasi  provvedimento,  compresi  i  bandi  di  concorso, che si
riferisca  ad  assunzioni  di  personale  valido  presso le pubbliche
amministrazioni  non  diviene  esecutivo  se  non  sia dichiarato nel
provvedimento  stesso  che il medesimo e' stato emanato tenendo conto
dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli
altri  aventi  diritto  con la presente legge. Ove i posti di riserva
previsti  per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti,
anche  parzialmente,  la esecutivita' dei provvedimenti di ammissione
nei relativi ruoli e' subordinata alla contestuale attestazione che i
posti  ancora  da  conferire  sono  stati accantonati in favore degli
aventi diritto.
  I   provvedimenti   di   assunzione   del   personale   presso   le
amministrazioni  e  gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni
della  presente  legge,  possono  essere impugnati per l'annullamento
tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza
sia  dei  singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come
disoccupati  negli  elenchi  di  cui  al  successivo articolo 19, che
dell'Unione  nazionale  mutilati  per  servizio,  dell'Ente nazionale
protezione   e   assistenza  sordomuti,  dell'Associazione  nazionale
famiglie  caduti  e  dispersi  in guerra, nonche' delle opere, enti e
associazioni  a  carattere  nazionale  con  personalita'  di  diritto
pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi,
orfani  e  vedove di cui alla presente legge; puo' ugualmente a dirsi
tanto  la  via  amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in
caso di diniego di assunzione.