Art. 30. Con effetto dal 1 maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.