Art. 30.

  Con   effetto  dal  1  maggio  1968,  ai  fini  della  prosecuzione
volontaria  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la invalidita', la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  non si applica ai contributi dovuti al
Fondo  per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art.
7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.