Art. 4.
             Attribuzioni del sovraintendente sanitario

  Il   sovraintendente   sanitario   dirige   e   coordina   ai  fini
igienico-organizzativi   l'attivita'  dell'ente  che  comprende  piu'
ospedali  e  ne  risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori
sanitari  dei singoli ospedali. Egli e' preposto a tutto il personale
sanitario,  tecnico,  sanitario,  ausiliario  ed esecutivo addetto ai
servizi sanitari dell'ente.
  In particolare il sovraintendente sanitario: Interviene alle sedute
del  consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve
farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la
elaborazione  dei  dati  statistici;  redige  il  rapporto  sanitario
annuale   coadiuva,   ai  fini  igienico-sanitari,  l'amministrazione
nell'organizzazione  e  nel  coordinamento  dei  servizi ospedalieri,
promuovendo  a  tal  fine  studi  su  problemi  specifici; promuove e
coordina  iniziative  nel  campo della medicina sociale, preventiva e
riabilitativa  e  in  quella  dell'educazione  sanitaria;  impartisce
direttive  di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei
quali  trasmette  al  presidente  del consiglio di amministrazione le
proposte  e  le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e
presiede  il  consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei
verbali al consiglio di amministrazione; e' tenuto a partecipare, con
i  direttori  sanitari,  alle  iniziative  di  coordinamento  con  le
attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali.
  In  caso  di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario
e'  sostituito  dal  direttore  sanitario  con maggiore anzianita' di
nomina.