Art. 4. Attribuzioni del sovraintendente sanitario Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi l'attivita' dell'ente che comprende piu' ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli e' preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente. In particolare il sovraintendente sanitario: Interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; e' tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali. In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario e' sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianita' di nomina.