Art. 5.
                Attribuzioni del direttore sanitario

  Il  direttore  sanitario dirige l'ospedale cui e' preposto, ai fini
igienico-sanitari,  e  ne risponde al presidente o al sovraintendente
sanitario, ove esista.
  Il  direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo
della  medicina  preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e
dell'educazione  sanitaria,  propone iniziative per la preparazione e
l'aggiornamento   del  personale  da  lui  dipendente;  sottopone  al
presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei
sanitari  o  il  consiglio  sanitario  centrale,  gli schemi di norme
interne   per   la   organizzazione   dei  servizi  tecnico-sanitari;
stabilisce  in  rapporto  alle  esigenze  dei  servizi  l'impiego, la
destinazione,  i  turni e i congedi del personale sanitario, tecnico,
ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui
e'  preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone
comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove
esista;  ha  la  vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal
punto   di   vista  disciplinare,  propone  alla  amministrazione  le
sostituzioni temporanee del personale sanitario; promuove l'attivita'
culturale,    scientifica    e    didattica   nell'ospedale;   vigila
sull'archivio  delle  cartelle  cliniche, raccoglie ed elabora i dati
statistici  sanitari  e  presenta al presidente o al sovraintendente,
ove   esista,   la   relazione   annuale   sull'andamento   sanitario
dell'Ospedale  propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed
i  responsabili  dei  servizi  sanitari, l'acquisto e la scelta degli
apparecchi,   attrezzature  ed  arredi  sanitari  previo  parere  del
consiglio  dei  sanitari  o  del  consiglio sanitario centrale quando
prescritto; esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni
edilizie;  vigila  sulle  provviste  necessarie  per il funzionamento
sanitario dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; controlla
la  regolare  applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
cura  la  sollecita  trasmissione  alle  autorita'  competenti  delle
denunce  delle  malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni
altra  denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli
aventi  diritto,  in  base ai criteri stabiliti dall'amministrazione,
copia  delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria
riguardante  i  malati  assistiti  in ospedale; presiede e convoca il
consiglio dei sanitari.
  Il   direttore-sanitario,  negli  enti  nei  quali  non  esista  il
sovraintendente  sanitario,  assume  le  attribuzioni  e i poteri per
questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente.
  Negli  ospedali  con  un  numero di posti-letto inferiore a 250, le
funzioni  di  direttore  sanitario  possono  essere  affidate  ad  un
primario di ruolo.