Art. 6.
Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario

  Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali
con  piu'  di  800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un
posto di vice direttore sanitario.
  Il  vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal
direttore  sanitario  e  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o di
impedimento.
  I  vice  direttori  sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il
sovraintendente  ed  i  direttori  sanitari  nell'espletamento  delle
rispettive attribuzioni.
  L'ispettore   sanitario  assolve  gli  incarichi  demandatigli  dal
direttore  sanitario  e,  in  assenza  di  questi, dal vice direttore
sanitario.