Art. 6. Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.