Art. 5.
                       Ammissione ai concorsi

  Per  l'ammissione  ai  concorsi gli aspiranti devono indicare nella
domanda:
    a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  il  comune  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
    d) le eventuali condanne penali riportate;
    e) i titoli di studio posseduti;
    f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    g)   i   servizi   prestati   come   impiegati  presso  pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
    h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di
eta' per l'ammissione al concorso.
  La  firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di
legge. Per i dipendenti statali e degli enti locali ed ospedalieri e'
sufficiente  l'autenticazione da parte dell'amministrazione presso la
quale prestano servizio.
  L'amministrazione  provvede  d'ufficio ad accertare, nelle forme di
legge, i requisiti della cittadinanza e della buona condotta.
  I  concorrenti  possono  unire  alla  domanda  di partecipazione al
concorso  tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che
credano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
  I  titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. Le
pubblicazioni  devono  essere  edite  a  stampa ed essere attinenti o
affini alla materia del concorso.
  Nelle  domande  di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare
il  domicilio  presso  il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione.
  Alla  domanda  devono  essere uniti un elenco in carta semplice dei
documenti  e  dei  titoli  ed  un  curriculum  datato  e  firmato dal
concorrente.
  Sono  dispensati  dalla  presentazione dei documenti di rito, dalla
visita  medica e dal requisito dell'eta' coloro che gia' appartengono
al  personale di ruolo dipendente da amministrazioni ospedaliere o da
altre amministrazioni pubbliche.
  Per il personale non di ruolo il requisito dell'eta' viene riferito
alla data della prima assunzione in servizio.