Art. 6. Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice All'ammissione dei candidati provvede il consiglio di amministrazione. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti o con provvedimento motivato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il consiglio di amministrazione nomina la commissione esaminatrice. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti.