Art. 7.
                   Svolgimento delle prove scritte

  Nel giorno stesso ed immediatamente prima di ogni prova scritta, la
commissione  predispone  una  terna  di terni pertinenti alla materia
oggetto   di  trattazione  che  vengono  registrati  con  numerazione
progressiva.
  Ammessi   i   candidati   nella   sala  degli  esami,  previo  loro
riconoscimento,  si procede ad imbussolare i numeri corrispondenti ai
temi,  alla  presenza  dei candidati stessi, uno dei quali, designato
dagli altri, estrae un numero corrispondente al tema che deve formare
oggetto della prova di esame.
  La  durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla
commissione.
  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione   con   gli  altri,  salvo  con  membri  della  commissione
esaminatrice.
  I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita',
su  carta  recante  il timbro dell'ente e la firma di un membro della
commissione esaminatrice.
  I candidati non possono portare con se' carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
  Possono   consultare   soltanto   testi   di  legge  posti  a  loro
disposizione   dalla   commissione,  i  dizionari  e  quelle  al  tre
pubblicazioni   che   siano   state  espressamente  consentite  dalla
commissione esaminatrice.
  Il   concorrente  che  contravviene  alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  che,  comunque,  abbia  copiato in tutto o in parte lo
svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso.
  La  commissione  cura  l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha
facolta' di adottare i provvedimenti necessari.
  A  tale  scopo,  durante lo svolgimento delle prove scritte, almeno
uno  dei  membri  della  commissione ed il segretario devono trovarsi
nella sala degli esami.
  Il  diario  delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati
ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.