Art. 9.
                     Esclusione dall'esame orale

  Nei  concorsi  per  i quali siano previste prove di esame scritte e
orali,  l'ammissione  del  concorrente a queste ultime e' subordinata
all'esito  favorevole  delle  prove  scritte  che  si consegue con il
raggiungimento  della  media di sette decimi e non meno di sei decimi
in ciascuna di esse.
  La   commissione  esaminatrice,  dopo  l'espletamento  delle  prove
scritte,   provvede   alla   correzione   degli   elaborati  ed  alla
attribuzione   dei  relativi  punteggi,  dandone  comunicazione  agli
interessati  almeno  20  giorni prima della data fissata per le prove
orali.