Art. 10.

  L'assicurazione  obbligatoria  puo'  essere stipulata con qualsiasi
impresa    autorizzata    all'esercizio    dell'assicurazione   della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.