Art. 11. 
 
  Ogni impresa  deve  sottoporre  alla  preventiva  approvazione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe
dei  premi   e   le   condizioni   generali   di   polizza   relative
all'assicurazione della responsabilita' civile per  i  danni  causati
dalla circolazione dei veicoli, per ogni  tipo  di  rischio  da  essa
derivante. 
  Le tariffe devono essere  formate  in  base  alla  valutazione  dei
rischi e dei necessari caricamenti, secondo  le  modalita'  e  con  i
criteri  che  saranno  stabiliti  dal   regolamento.   Nello   stesso
regolamento saranno indicati i criteri in base ai  quali  le  imprese
potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti  nelle  tariffe  in
caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure  e
le modalita' per l'assicurazione dei  rischi  non  contemplati  nelle
tariffe  approvate  o  che  rivestano,  per  qualsiasi   causa,   sia
soggettiva  che  oggettiva,  carattere   di   particolarita'   o   di
eccezionalita'. 
  Le  tariffe  e  le  condizioni  generali  di  polizza,  nonche'  le
successive modifiche, sono approvate con  decreto  del  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  da  pubblicare   nella
Gazzetta Ufficiale. 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso
che  le  tariffe  non  possano  essere  approvate  per  difetto   dei
prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto,  altre
tariffe che l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare  per  un
periodo non inferiore a un anno. 
  Lo stesso Ministro puo' chiedere alle imprese di modificare,  entro
un termine da esso fissato e comunque non inferiore a 30  giorni,  le
tariffe approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione,  si
siano verificate sensibili variazioni dei  rischi  cui  si  riferisce
l'obbligo di assicurazione previsto  dalla  presente  legge.  Qualora
l'impresa interessata  non  ottemperi  alla  richiesta,  il  Ministro
provvede con decreto a  stabilire  la  nuova  tariffa  che  l'impresa
stessa dovra' applicare. 
  Le tariffe stabilite  ai  sensi  del  quarto  e  quinto  comma  del
presente  articolo  sono  inserite  di  diritto  nei   contratti   di
assicurazione  con  decorrenza  dalla  prima   scadenza   di   premio
successiva alla data di  pubblicazione  del  relativo  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  e  comunque  dal  365°  giorno  successivo  alla
pubblicazione stessa. 
  Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di polizza e le  tariffe  approvate  o  stabilite  dal  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   le   proposte   per
l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita'
della presente legge. 
  All'atto  della  stipulazione  della  polizza   di   assicurazione,
l'assicurando  dovra'  dichiarare  all'assicuratore  il  numero   dei
sinistri nei quali sia  stato  coinvolto  nel  biennio  precedente  e
indicare l'impresa presso la quale era precedentemente assicurato.