Art. 11. Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe devono essere formate in base alla valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti, secondo le modalita' e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e le modalita' per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita'. Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso che le tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe che l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore a un anno. Lo stesso Ministro puo' chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, le tariffe approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa che l'impresa stessa dovra' applicare. Le tariffe stabilite ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge. All'atto della stipulazione della polizza di assicurazione, l'assicurando dovra' dichiarare all'assicuratore il numero dei sinistri nei quali sia stato coinvolto nel biennio precedente e indicare l'impresa presso la quale era precedentemente assicurato.