Art. 12.

  L'articolo  60  del  testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente:
  "Riserva  premi e riserva sinistri. - Le imprese di assicurazione e
di  riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire
la  riserva  dei  premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che
sono  in  corso  alla fine di ogni esercizio; iscrivendo nel bilancio
l'importo  delle  frazioni  di  premio  di  competenza degli esercizi
successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente
per gli anni futuri.
  Le  stesse  imprese  debbono  inoltre  costituire alla fine di ogni
esercizio  la  riserva  sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare
complessivo  delle  somme  che,  in  base  a una prudente valutazione
tecnica,  risultino  necessarie  per  far  fronte  al  pagamento  dei
sinistri  avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non
ancora liquidati.
  E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non
venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in
misura  media  non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi
ai  rischi  assunti  nell'esercizio.  Tale  aliquota  e' elevata alla
misura  minima  del  40  per cento per i rischi della responsabilita'
civile  per  i  danni  causati  dalla  circolazione dei veicoli ed e'
ridotta  alla  misura  minima  del 15 per cento per i rischi di breve
durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
  Il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato puo'
stabilire,   con   proprio  decreto  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale,  modalita' particolari per la determinazione della riserva
dei  premi  per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per
ogni contratto.
  Il  bilancio  della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli
elementi  dell'attivo, disponibilita' patrimoniali, di natura reale o
di   sicuro  e  pronto  realizzo,  per  un  ammontare  non  inferiore
all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva
sinistri.  Possono  essere  comprese  fra  le predette disponibilita'
anche le attivita' vincolate a cauzione ai sensi dell'articolo 42".