Art. 14.

  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede   alla   valutazione  e  approvazione  delle  tariffe  premi
presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi
previsti   dall'articolo   11,  sulla  base  delle  risultanze  della
rilevazione  statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei
sinistri  verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza
dell'andamento  dell'assicurazione  della  responsabilita' civile per
danni causati dalla circolazione dei veicoli.
  Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti
i  rischi  assunti  dalle  imprese per l'assicurazione predetta viene
immessa  in  un  conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale
delle  assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i
criteri  e  con  gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di
esecuzione.  L'Istituto  nazionale delle assicurazioni, al termine di
ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  tutti  i  dati  desumibili dalla gestione del conto
consortile,  che  possono  essere  utilizzati per gli scopi di cui al
primo comma.