Art. 15.

  Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita
dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' ragguagliata, alla fine
di  ogni  esercizio,  al  50 per cento dei premi lordi dell'esercizio
scaduto  inerenti  ai  contratti  stipulati  nell'esercizio  stesso o
anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.