Art. 15. Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.