Art. 16. L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata quando le imprese: 1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'articolo 12 della presente legge; 2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; 3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge; 4) non osservino l'obbligo di cui all'articolo 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero; 5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attivita' alla gestione dei contratti in corso e non puo' stipulare nuovi contratti ne' rinnovare quelli esistenti. E' fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.