Art. 16.

  L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere
revocata quando le imprese:
    1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione
dovuta  ai  sensi  degli  articoli  15  e 35 della presente legge o a
costituire le riserve tecniche di cui all'articolo 60 del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, modificato con l'articolo 12 della presente legge;
    2)  non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le
tariffe  e  le  condizioni  generali  di  polizza  ovvero  concludano
contratti  di  assicurazione  in base a tariffe e condizioni generali
diverse   da   quelle   approvate,   o  stabilite  dal  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato;
    3)  rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano
loro presentate in conformita' della presente legge;
    4) non osservino l'obbligo di cui all'articolo 14, comma secondo,
o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;
    5)  omettano  o  ritardino  ingiustificatamente  l'adempimento di
quanto prescritto negli articoli 30 e 31.
  La  revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione
consultiva   per   le   assicurazioni   private   ed   esaminate   le
controdeduzioni   della   compagnia  interessata.  Dalla  data  della
pubblicazione  del  decreto, l'impresa deve limitare la sua attivita'
alla  gestione  dei  contratti  in  corso  e non puo' stipulare nuovi
contratti ne' rinnovare quelli esistenti.
  E'  fatta  salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste
dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449.