Art. 17.

  In  caso  di  trasferimento  volontario  del  portafoglio afferente
l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  i danni causati
dalla  circolazione  dei  veicoli,  l'impresa cedente deve sottoporre
all'approvazione   del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni.
  L'approvazione e' data con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  Sino  alla  pubblicazione  del  decreto, i danneggiati per sinistri
possono  agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti
dell'impresa  assicuratrice  cedente,  mentre  questa  e'  tenuta, se
richiesta,   a   curare   per   conto   dell'impresa  subentrante  la
rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.
  Il  trasferimento  del  portafoglio non e' causa di risoluzione dei
contratti di assicurazione.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche in
caso  di  fusione  o di concentrazione di azienda mediante apporto in
altra impresa dell'intero portafoglio.
  La  fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non
ricorrano  le  condizioni  di  cui  all'articolo  128 del regolamento
approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.