Art. 18. 
 
  La  Ragioneria  generale  col   metodo   della   scrittura   doppia
riassumera'  e  terra'  in  evidenza  i  risultati  dei  conti  delle
riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e  delle  spese
ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del  bilancio,  ma
anche  ai  vari  servizi,  e   alla   responsabilita'   di   ciascuna
Amministrazione. 
 
  Riassumera' altresi' e terra' in  evidenza  le  variazioni  che  si
verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile  dello
Stato. Al quale effetto sara' determinato dal Regolamento il modo col
quale  dalle  varie  Amministrazioni  dovranno  essere  trasmesse   e
comunicate alla Ragioneria generale le copie degli  inventari  o  pro
spetti dimostrativi e sommari del resultato dei  medesimi,  e  quelle
delle corrispondenti variazioni.