Art. 18. La Ragioneria generale col metodo della scrittura doppia riassumera' e terra' in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, e alla responsabilita' di ciascuna Amministrazione. Riassumera' altresi' e terra' in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sara' determinato dal Regolamento il modo col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degli inventari o pro spetti dimostrativi e sommari del resultato dei medesimi, e quelle delle corrispondenti variazioni.