Art. 20. Gli Uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del Ragioniere generale. Il Regolamento indichera' i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilira' il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.