Art. 20. 
 
  Gli  Uffizi  di  ragioneria  presso  le  Amministrazioni   centrali
terranno  le  loro  scritture  coordinate  con  la  scrittura   della
Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto
saranno sottoposti alla vigilanza del Ragioniere generale. 
 
  Il Regolamento indichera' i conti o prospetti sommari e  gli  altri
elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie  speciali  debbono
trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilira' il modo pel  quale
resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile  di  tutta
la gestione finanziaria dello Stato.