Art. 21. 
 
  La Ragioneria generale e' retta da un Ragioniere generale, il quale
sara' personalmente responsabile  dell'esattezza  e  prontezza  delle
registrazioni contabili. 
 
  La nomina dei Ragionieri sara' fatta sopra  proposta  del  Ministro
delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria e' addetta.