Art. 3

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1.  Telecom Italia e' soggetta all'obbligo in materia di accesso e di
uso  di determinate risorse di rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice
delle   comunicazioni  elettroniche,  che  consiste  nell'obbligo  di
        offerta di servizi bitstream su rame e fibra ottica.

   2.  Telecom  Italia garantisce l'interconnessione agli apparati di
multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non
aperti  ai  servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared
access) ed  ai  nodi  di commutazione della rete di trasporto (parent
switch,  distant  switch,  nodo  remoto  IP level), indipendentemente
dalla tecnologia impiegata (ATM o IP).

   3. Telecom Italia fornisce l'interconnessione secondo le modalita'
tecniche  consentite dai propri apparati di rete e fornisce l'accesso
a  tutte  le caratteristiche e le funzionalita' di configurazione, di
data-rate, di sistemi di gestione e di interfacce di interconnessione
possibili sui propri apparati di rete.

   4. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente
dalla finalita' d'uso che l'operatore richiedente intende farne e, in
particolare,  anche  su  linee  non attive o prive di un contratto di
accesso da parte dell'utente finale.

   5.  Le  linee  guida  per  l'implementazione  di  dettaglio  degli
obblighi  in materia di accesso e di uso delle risorse di rete di cui
al  presente  articolo,  sono  riportate  al  capo III della presente
delibera.