Art. 3 Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ai sensi dell'art. 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che consiste nell'obbligo di offerta di servizi bitstream su rame e fibra ottica. 2. Telecom Italia garantisce l'interconnessione agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access) ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP level), indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o IP). 3. Telecom Italia fornisce l'interconnessione secondo le modalita' tecniche consentite dai propri apparati di rete e fornisce l'accesso a tutte le caratteristiche e le funzionalita' di configurazione, di data-rate, di sistemi di gestione e di interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete. 4. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream indipendentemente dalla finalita' d'uso che l'operatore richiedente intende farne e, in particolare, anche su linee non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell'utente finale. 5. Le linee guida per l'implementazione di dettaglio degli obblighi in materia di accesso e di uso delle risorse di rete di cui al presente articolo, sono riportate al capo III della presente delibera.