Art. 6

                  Obbligo di separazione contabile

   1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di separazione contabile
ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

   2.  La contabilita' regolatoria reca il conto economico e lo stato
patrimoniale  di  ciascun  servizio bitstream fornito internamente ed
esternamente.
   3.  Telecom  Italia,  nella  propria contabilita' regolatoria, da'
evidenza  separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per
la  fornitura  di  servizi  bitstream per gli aggregati regolatori di
trasporto  ed  accesso. Per tali aggregati regolatori, Telecom Italia
introduce  un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per
la  fornitura di servizi bitstream che presentino, per ciascun centro
di  costo, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi,
questi ultimi disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi
di  struttura.  I  conti  economici  forniscono evidenza di tutti gli
oneri  di  cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati
regolatori ed i relativi ricavi interni, nonche' degli oneri e ricavi
relativi ai servizi ceduti esternamente.

   4.  Ricavi  ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati
sulla  base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantita' e
delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti.

   5.  In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei
servizi bitstream, Telecom Italia introduce un prospetto di dettaglio
che  riporta,  in  modo  disaggregato,  per ciascuna voce di transfer
charge,  le  quantita'  e  le  tipologie dei beni ceduti o acquistati
dalle  altre  divisioni  e  dagli  altri operatori, con un livello di
dettaglio  che  permetta  la verifica dei valori in conto economico a
partire  dai  prezzi  in  offerta  di  riferimento  e  la  parita' di
trattamento tra divisioni commerciali ed operatori concorrenti.

   6.  Le  linee guida circa le metodologie relative alla separazione
contabile sono riportate al capo III della presente delibera.