Art. 6 Obbligo di separazione contabile 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. La contabilita' regolatoria reca il conto economico e lo stato patrimoniale di ciascun servizio bitstream fornito internamente ed esternamente. 3. Telecom Italia, nella propria contabilita' regolatoria, da' evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura di servizi bitstream per gli aggregati regolatori di trasporto ed accesso. Per tali aggregati regolatori, Telecom Italia introduce un conto economico ed uno stato patrimoniale specifici per la fornitura di servizi bitstream che presentino, per ciascun centro di costo, il dettaglio dei costi del capitale e dei costi operativi, questi ultimi disaggregati in quota di ammortamento e quota dei costi di struttura. I conti economici forniscono evidenza di tutti gli oneri di cessione interna (transfer charge) tra i diversi aggregati regolatori ed i relativi ricavi interni, nonche' degli oneri e ricavi relativi ai servizi ceduti esternamente. 4. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantita' e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti. 5. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi bitstream, Telecom Italia introduce un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantita' e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni e dagli altri operatori, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento e la parita' di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori concorrenti. 6. Le linee guida circa le metodologie relative alla separazione contabile sono riportate al capo III della presente delibera.