Art. 19. Lavoro aereo con elicotteri 1. L'attivita' di lavoro aereo e' consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. 2. L'attivita' di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente. 3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate alle condizioni previste nell'art. 7 per l'attivita' di lavoro aereo, a prescindere dal numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale e' utilizzata come base temporanea, il direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'art. 7.2 ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni: a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento; b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose; c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra. 4. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.