Art. 19.
                     Lavoro aereo con elicotteri
  1.  L'attivita'  di  lavoro  aereo e' consentita nel rispetto delle
disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in  conformita'  alla
documentazione  di  certificazione  ed alla documentazione di impiego
dell'elicottero.  La  documentazione  di  impiego  deve  contenere le
disposizioni  ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle
operazioni di volo su elisuperfici.
  2.  L'attivita'  di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la
responsabilita' dell'esercente.
  3.   Elisuperfici   occasionali   possono  essere  utilizzate  alle
condizioni  previste  nell'art.  7 per l'attivita' di lavoro aereo, a
prescindere  dal  numero  di movimenti di cui al comma 3 dello stesso
articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale e' utilizzata come base
temporanea,  il  direttore operativo dispone una ricognizione a terra
ed  in  volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto
alle  condizioni  di  cui  all'art.  7.2  ed il soddisfacimento delle
seguenti ulteriori condizioni:
    a) presenza   di   manica   a  vento  o  altro  mezzo  idoneo  di
segnalazione del vento;
    b)  misure  atte  a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone,
animali e cose;
    c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
  4.  L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione
d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure
di contingenza degli elicotteri impiegati.