Art. 3.
                     Titolarita' dell'invenzione
    1.  Ai  sensi  dell'art.  65  del  decreto  legislativo n. 30 del
10 febbraio  2005,  nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in
tutto  o  in  parte,  da  terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad
altro   titolo   di   protezione   relativo  all'invenzione  ottenuta
appartiene  all'inventore  stesso, se rientrante nella nozione di cui
al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
    2.  Nel  caso  in  cui  il brevetto o altro diritto di proprieta'
industriale  siano  conseguiti  con il contributo di piu' inventori i
diritti  da  essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in
parti  uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli
stessi.
    3. Nel  caso  in  cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di
cui  all'art.  1,  comma 3,  e' riconosciuta a quest'ultimi, oltre al
diritto  morale  di  inventore,  un'indennita'  stabilita all'interno
della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.