Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica):
«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al
comma 3.».
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione
alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 147 (cofinanziamento
UE) dell'art. 1, della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266 come modificato dalla presente legge:
«147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 e'
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea,
ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le
spese in conto capitale relative agli interventi per il
trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita'
interno.».