Art. 16.
      Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale

  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e  3,  del  decreto-legge  21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 aprile  2005,  n.  58,  a  decorrere
dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  1° marzo  2006,  emanato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
  2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   22 aprile   2005,   n.  58
          (Interventi  urgenti  per  la tutela dell'ambiente e per la
          viabilita' e per la sicurezza pubblica):
              «2.  Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
          del  contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale, e' autorizzata la spesa di 260
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2005; al
          conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
          annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
          comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
          dei   trasferimenti   erariali   attribuiti  dal  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale   dello   Stato  a  qualsiasi  titolo
          assegnati  a  ciascun  ente  territoriale interessato sulla
          base  del  riparto  stabilito  con  il  decreto  di  cui al
          comma 3.».
              «3.  Le  risorse  di cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le  aziende  di trasporto pubblico locale. Le spese
          sostenute  dagli  enti  territoriali  per la corresponsione
          alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
          di stabilita' interno.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 147 (cofinanziamento
          UE)  dell'art.  1,  della citata legge 23 dicembre 2005, n.
          266 come modificato dalla presente legge:
              «147.  Limitatamente  all'anno  2006 il complesso delle
          spese  in  conto  capitale  di  cui  ai  commi 139 e 141 e'
          calcolato  anche  al  netto  delle  spese in conto capitale
          derivanti  da  interventi cofinanziati dall'Unione europea,
          ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le
          spese  in  conto  capitale  relative agli interventi per il
          trasporto  su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
          della  Repubblica  sono  escluse  dal  patto  di stabilita'
          interno.».