Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso un contributo
in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni». (( Le risorse integrative di cui al presente comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 32 (Limite ai pagamenti
per spese di investimento ANAS S.p.a.), dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, come modificato dalla presente legge:
«32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di
investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non
possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913
milioni di euro.».