Art. 17. ANAS e Ferrovie S.p.A. 1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo. 2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». (( Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 32 (Limite ai pagamenti per spese di investimento ANAS S.p.a.), dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, come modificato dalla presente legge: «32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913 milioni di euro.».