Art. 17.
                       ANAS e Ferrovie S.p.A.

  1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocita/alta  capacita»,  per l'anno 2006, e' concesso un contributo
in  conto  impianti  nel  limite  massimo  di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
  2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come  modificato  dall'articolo 3  del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
le  parole:  «1.913  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni».  ((  Le risorse integrative di cui al presente comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo del comma 32 (Limite ai pagamenti
          per  spese  di investimento ANAS S.p.a.), dell'art. 1 della
          citata  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, come modificato
          dall'art.   3   del  decreto-legge  6 marzo  2006,  n.  68,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
          n. 127, come modificato dalla presente legge:
              «32.   Per   l'anno  2006  i  pagamenti  per  spese  di
          investimento  di  ANAS  Spa,  ivi  compresi quelli a valere
          sulle  risorse  derivanti  dall'accensione  dei  mutui, non
          possono  superare  complessivamente  l'ammontare  di  2.913
          milioni di euro.».