Art. 17-bis.
     Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali

((  1.  All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui
per  ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«nei  limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di
euro per l'anno 2007»;
    b) al  comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  34-septies  del
          decreto-legge   10 gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006,  n. 80 (Misure
          urgenti  in materia di organizzazione e funzionamento della
          pubblica  amministrazione),  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 34-septies (Disposizioni concernenti le autorita'
          portuali). - 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi
          della   legge   28 gennaio   1994,   n.  84,  e  successive
          modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 57,  della legge
          30 dicembre  2004, n. 311, nei limiti di 60 milioni di euro
          per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,   da   adottare   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   sono   stabilite  le
          disposizioni  attuative  del  presente  articolo al fine di
          assicurare  il  rispetto  del  limite  di  spesa  di cui al
          comma 1.
              3.  All'onere  derivante dal comma 1, determinato in 60
          milioni  di  euro  per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per
          l'anno  2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2006-2008,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2006,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».