Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali
(( 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di
euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34-septies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34-septies (Disposizioni concernenti le autorita'
portuali). - 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 60 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 60
milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per
l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».