Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo
spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
La tabella C della citata legge n. 266 del 2005, reca:
«Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163: «Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.