Art. 18.
Integrazione  del  Fondo  nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  e  del  Fondo  unico  per  lo
                             spettacolo.

  1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
  2.  La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  integrata  di  300  milioni  di  euro annui per il triennio
2006-2008.
  3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile  1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre  2005,  n.  266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
          1998,  n.  230  (Nuove  norme  in  materia  di obiezione di
          coscienza):
              «Art.  19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
          dalla  presente legge e' istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri il Fondo nazionale per il servizio
          civile degli obiettori di coscienza.
              2.  Tutte  le  spese  recate  dalla presente legge sono
          finanziate  nell'ambito  e  nei limiti delle disponibilita'
          del Fondo.
              3.  La  dotazione  del Fondo e' determinata in lire 120
          miliardi a decorrere dal 1998.
              4.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
          legge,  pari  a  lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
          provvede  mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di spesa
          recata  dalla  legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
          modificazioni   e   integrazioni,  iscritta,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  1998-2000,  all'unita' previsionale di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato  di  previsione del Ministero della difesa per l'anno
          1998,    e   corrispondenti   proiezioni   per   gli   anni
          successivi.».
              La tabella C della citata legge n. 266 del 2005, reca:
          «Tabella  C      Stanziamenti  autorizzati  in  relazione a
          disposizioni  di  legge  la  cui  quantificazione  annua e'
          demandata alla legge finanziaria.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.».
              - La  legge  30 aprile  1985, n. 163: «Nuova disciplina
          degli  interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.