Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
(( 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attivita' antincendi boschivi di competenza, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro
quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a
1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))