Art. 18-bis.
        Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi

((  1.  Per  le  esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato
connesse   alle  attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  e'
autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006,
quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro
quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro
l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a
1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))