Art. 15.
                        (Atti discriminatori)

  E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
    a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte;
    b)  licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche   o   mansioni,   nei   trasferimenti,  nei  provvedimenti
disciplinari,  o  recargli  altrimenti  pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad
uno sciopero.
  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.