Art. 15.
(Atti discriminatori)
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad
uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.