Art. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferma restando l'esperibilita' delle procedure previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con
la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara
la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidita' a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura
del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121
del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al comma precedente e' tenuto inoltre a corrispondere
al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtu' del rapporto di
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della
reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il
rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e'
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, puo' disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo
22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.