Art. 28.

  Salvo   il   disposto  dell'articolo  31,  il  deposito  presso  la
cancelleria  della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le
firme  e  dei  certificati  elettorali dei sottoscrittori deve essere
effettuato  entro  tre  mesi  dalla data del timbro apposto sui fogli
medesimi  a  norma  dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve
essere  effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al
cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.